Arriva l’estate e con l’estate tornano le polemiche tipiche delle vacanze. Come quella che a volte oppone chi di notte si vuole divertire e chi si vuole riposare.
E qualche volta finisce davanti ai giudici. Come è successo in Abruzzo l’estate scorsa, quando i gestori di uno stabilimento balneare con annessa discoteca all’aperto hanno impugnato davanti al Tar un regolamento del Comune di Tortoreto che imponeva a tutte le attività rumorose a carattere temporaneo, mobili ovvero stagionali (stabilimenti balneari), di chiudere entro l’una di notte durante la settimana ed entro le due il venerdì e sabato; con alcune eccezioni per Ferragosto (fino alle quattro) e serate particolari (fino alle tre, ma non più di 6 serate tutta la stagione).
Motivo principale del ricorso era la presunta violazione della legge del 2006 che liberalizza gli orari di apertura degli esercizi commerciali e il presunto contrasto con la libertà d’iniziativa economica (41 Cost.), l’afflusso turistico e l’occupazione di lavoratori, tenuto conto che durante le serate di apertura della discoteca nella stessa sono occupate 60 persone.
Ma non ha convinto il Tar Abruzzo (AQ) che – con sentenza della prima sezione n. 339 del 30 maggio 2017 – per questa parte ha respinto il ricorso. Il regolamento del Comune, ha detto il Tar, contiene “norme per tutelare l’ambiente esterno e abitativo dall’inquinamento acustico, anche ai fini della salvaguardia della salute pubblica dei cittadini dall’esposizione al rumore”; e pertanto è diretto, appunto, alla tutela della salute, dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico, finalità perseguite dalla legge nazionale (n. 447) contro l’inquinamento acustico del 1995; mentre nella legge del 2006 non si propone la pianificazione degli orari degli esercizi in cui si svolge attività di intrattenimento danzante ma vuole solo tutelare la concorrenza e introdurre la liberalizzazione degli orari delle attività commerciali specie per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; disponendo l’abrogazione di tutte le norme che “impediscono, limitano o condizionano l’offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici”.
Ciò premesso – prosegue il Tar – non si tratta di una liberalizzazione senza limiti che sono, invece, doverosi se sono diretti alla “tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano e dei beni culturali”. E pertanto, i Comuni ben possano proporsi obiettivi quali la protezione dell’ambiente, della salute e del riposo dei vicini nelle ore notturne, pregiudicato dalle diffusioni acustiche degli stabilimenti balneari, derivante non soltanto dagli strumenti elettroacustici ma anche dal rumore antropico degli avventori del locale adibito a discoteca. Tanto più quando la diffusione di musica in stabilimenti – o comunque in luoghi aperti e non isolati ma collocati in zone urbanizzate – cagiona ulteriore nocumento e disturbo alla quiete pubblica (con conseguenti possibili danni alla salute) laddove la diffusione della musica e del rumore non sia schermata neanche dalla presenza di mura perimetrali. E tanto più se si considera che di solito negli stabilimenti balneari si svolgono sia le attività connesse allo stabilimento stesso, con l’utilizzo della musica nelle ore diurne per attività ginniche e ludiche, sia le attività di intrattenimento danzante.
“È pertanto logico e doveroso, da parte del Comune, a tutela della salute dei vicini (tra cui anche turisti)” – conclude il Tar – “porre un limite di orario notturno per la cessazione dell’intrattenimento con impianti elettroacustici, considerato che le annesse attività di stabilimento balneare sono aperte sin dalle prime ore del mattino”.
Buone vacanze!